Dal FAI «pressioni incostituzionali»? |
Lunedì 19 Aprile 2010 |
Pubblichiamo la diffida pervenuta dal Fai. |
Per chi non riuscisse a vedere le immagini proponiamo la versione testuale |
Milano, 7 aprile 2010 DLA PIPER Studio Legale Tributario Associato FAI/Giuliana D'Olcese Gentile Signora, All'interno di tale sito web Lei contesta le attività di restauro della villa da parte del FAI secondo il progetto dell'arch. Luciani utilizzando espressioni altamente denigratorie tra cui: - "FAI scempio del brolo dei Vescovi"; L'uso delle espressioni in questione da parte Sua è assolutamente gratuito ed altamente lesivo dell'immagine del FAI. Infatti, benché Lei abbia naturalmente il diritto di manifestare il Suo dissenso nei confronti del progetto, nulla La autorizza a definire tale progetto uno "scempio" o un "mostro", attribuendo al FAI addirittura "grotteschi nefandi propositi commerciali" e attività di "pubblicità ingannevole". La manifestazione della Sua opinione non necessita in alcun modo dell'utilizzo di espressioni denigratorie ed offensive di questo tipo. Segnaliamo peraltro che, come Le è certamente noto, il progetto in questione è tutt'ora in fase istruttoria in attesa che le indagini archivistiche, avviate di concerto con la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici, abbiano termine e consentano dunque - sempre di concerto con la Soprintendenza - di addivenire al progetto definitivo. In ogni caso, è noto che opinioni molto difformi possono formarsi in relazione al valore e alla bellezza di un'opera d'arte, nessuna delle quali è assolutamente "giusta" o "sbagliata", essendo semplicemente espressioni della diversa sensibilità artistica di ciascuno. Lei ha ovviamente il diritto di dissentire rispetto al progetto adottato dal FAI e dalla Sovrintendenza e di manifestare il Suo dissenso. Tuttavia, secondo il nostro ordinamento il diritto di manifestare il proprio pensiero deve comunque rispettare il principio della continenza sostanziale (secondo cui i fatti narrati devono corrispondere a verità) e quello della continenza formale (secondo cui l'esposizione dei fatti deve avvenire in maniera misurata). La Corte di Cassazione ha più volte precisato che il requisito della continenza formale comporta anche l'osservanza della correttezza e civiltà delle espressioni utilizzate. In particolare non sono ammessi apprezzamenti negativi che degradino in gratuita aggressione distruttiva della reputazione altrui, quali sono con ogni evidenza le espressioni indicate supra. Da quanto precede deriva che l'utilizzo delle espressioni in questioni da parte Sua dà titolo al FAI per agire in giudizio nei Suoi confronti a tutella dei propri diritti. Per tale ragione il FAI nostro tramite Le chiede di procedere immediatamente, e comunque entro tre giorni dal ricevimento della presente, a rimuovere tutte le espressioni denigratorie presenti nel Suo sito www.villadeivescovi.net e di astenersi dall'usare simili espressioni in futuro nel sito medesimo ed in qualunque altro mezzo di comunicazione. In mancanza, il nostro Assistito si riserva il diritto di agire in giudizio nei Suoi confronti a tutela dei propri diritti. Cordiali saluti Avv. Roberto Valenti Avv. Elena Martini |
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